info@bradipodiario.it

Vademecum Referendum

Come alzarci dalla sedia dell’ignoranza e dire “NO”

∼

Tempo di lettura integrale dell’articolo 10 minuti. Se considerate il tempo necessario per la lettura troppo lungo, si suggerisce una rilassata lettura per paragrafi.                                   

“…fa recuperare alla politica il suo primato. Mi stupisce come una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro…”. In questa frase è svelato l’obiettivo primario della legge costituzionale rimessa al referendum confermativo; in mirabile sintesi è stata impressa il 3 novembre scorso ed anche scritta dallo stesso padre della riforma, Carlo Nordio “Cichetin”. Duecentocinquanta anni di storia della democrazia liquidati in due righe; Montesquieu ed il controllo e bilanciamento dei poteri mandati al macero niente po’ po’ di meno che da un ex-magistrato, che qualche maligno ne sussurra il rancore per una carriera fermatasi all’incarico di Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Venezia. Ed è sul binario di una cultura “contro il nemico” (leggi CSM) che questa legge è stata concepita e scritta.
Al di là delle complessità sottese, la riforma incide proprio sul rapporto fra potete politico e potere giudiziario, che l’Assemblea Costituente aveva sanato dall’esperienza fascista dell’uomo solo al comando: predisponendo un preciso ed articolato meccanismo di check and balance fra le tre leve del potere, legislativo, esecutivo e giudiziario, affinché non si ripetesse l’atroce esperienza della dittatura. Potrebbe esaurirsi qui la seconda tappa – la prima in questo articolo – per spiegare i perché ed i percome dell’appuntamento referendario cui siamo chiamati a rispondere, con un netto ed indignato NO! E quindi saltare dritti alle conclusioni. Ma noi siamo più realisti del re e quindi, per chi avrà la pazienza e vorrà decidere in tutta scienza e coscienza, andremo a toccare quei punti che confermano le nostre preoccupazioni.

 

I DUE CSM

I promotori della legge e del “Sì“, ci vogliono convincere che essa vada unicamente a modificare uno dei compiti dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), riguardante le carriere dei magistrati: concorsi, promozioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, organizzazione degli uffici; con il pregio di eliminare le presunte corruzioni del correntismo e l’incipiente malcostume fra giudici e PM di “accomodare” fuor d’aula i vari processi che li vede ora in uno ora in un altro a confronto. Tutto il resto non muterebbe. Ma se fosse davvero questo l’intento, allora sarebbe bastata una legge ordinaria (approvabile a maggioranza semplice) che, nel pieno rispetto dell’attuale art.105 della Costituzione, avrebbe potuto apportare le modifiche del caso alle norme dell’ordinamento giudiziario.
In realtà lo scopo effettivo del Governo è quello di riformare dal suo cuore pulsante il sistema-giustizia rendendolo, come detto, subalterno all’esecutivo. E come? Nella nuova edizione dell’art. 104 della Costituzione, l’organo di autogoverno della Magistratura si vedrà sdoppiato, uno per i Pubblici Ministeri (magistratura requirente) ed uno per i Giudici (magistratura giudicante). I due organismi scissi e poi dispersi, come l’essere umano primigenio nel mito di Aristofane, estranei erranti l’uno all’altro. A tal proposito va precisato che il CSM attuale ha una composizione mista a cariche elettive: “togata” per i 2/3, fra tutti i magistrati appartenenti alle varie categorie; e per 1/3 dal Parlamento selezionata tra professori universitari e avvocati con almeno 15 anni di esercizio. L’obiettivo dei Costituenti era di assicurare una rappresentanza qualificata dell’autogoverno dei giudici, caratterizzato da certo spessore “politico”, per la sua primaria funzione di indirizzo e di garanzia di autonomia ed indipendenza rispetto agli altri poteri. Tradotto in prosa, lo scopo è di non dover dare conto dei propri atti interni, al pari degli altri poteri dello Stato.
Cosa succederà a riforma confermata? Intanto un raddoppio dei costi (anzi triplicato con il parto dell’Alta Corte Disciplinare di cui più avanti); un fisiologico, ovvio indebolimento del funzionamento della Magistratura, nella perdita di unitarietà e coordinamento. Non solo, ma per ognuno dei due CSM, la componente “togata”, quella appunto di derivazione da corti e tribunali, sarà scelta dal puro caso tramite sorteggio: ovvero, anche un novello Sostituto Procuratore appena assegnato al suo primo Ufficio della carriera potrà ambire alla carica di Consigliere! Invece, quel 1/3 di provenienza politica, verrà sì estratto a sorte, ma da un elenco già predisposto nei sei mesi dall’insediamento del Parlamento da deputati e senatori in seduta comune. Quindi, mentre la porzione giurisdizionale siederà nel rispettivo Consiglio secondo criterio randomico, sfornita di sostanziale legittimazione e forza rappresentativa rispetto ai 9600 colleghi da governare; quel 33% di nomina politica (meglio partitica) ivi compreso il vice-presidente di entrambi i Consigli, manterrà un’abile e compatta frazione che, riflettendo la maggioranza del potere politico, sarà perfettamente in grado di contaminare e manipolare l’indirizzo autonomo ed indipendente nell’uno e nell’altro CSM. 

 

UN NUOVO PUBBLICO MINISTERO?

C’è un’altra suggestione che sta passando fra l’inconsapevole pubblico dei non addetti ai lavori: il nuovo assetto creato dalla riforma consentirebbe una “giustizia giusta” (sigh!): la pubblica accusa, auto-governata da un proprio separato organismo, verrebbe finalmente a collocarsi nella contesa processuale ad un livello pari rispetto alla difesa; con un terzo arbitro, il Giudice, a decidere. Questa riproduzione di tipo sportivo della giustizia, distorce quella che è l’effettiva funzione (altroché carriera!) del PM; il quale, lungi da essere un player ovvero la “parte” di una competizione, ha giurato sulla Costituzione di svolgere in nome del popolo italiano la sua funzione pubblica con disciplina ed onore e quindi con imparzialità; in quanto tale, nel corso della sua attività requirente gli incombe l’obbligo, il dogma professionale di recare le prove non solo di colpevolezza ma anche quelle atte a prosciogliere l’indagato e poi imputato da ogni accusa, in ogni ordine e grado del procedimento. E’ proprio per questa missione processuale che il PM non sarà mai associabile alla “pubblica accusa” da telefilm americano, ma incarna il primo garante del sistema giudiziario, unitario e democratico, nella cura dello Stato di diritto. Se spogliamo questa figura di detta funzione istituzionale, mediana fra la difesa e la decisione finale e gli affibbiamo un ruolo meramente polarizzato, contrapposto a quello della difesa, il passo inevitabile è quello di svilirne la figura a mero funzionario di polizia, braccio operativo subalterno all’indirizzo politico del Ministero. 

 

L’ALTA CORTE DISCIPLINARE

Come accennato, con la riforma i due CSM verrebbero privati di una competenza determinante: quella di avviare e decidere l’azione disciplinare dei rispettivi governati. Si annida probabilmente qui il più insidioso ed avvilente attacco alla Magistratura autonoma ed indipendente. Oggi la funzione disciplinare spetta ad una costola del CSM, (la Sezione Disciplinare) formata nella coerente proporzione 2/3-1/3 dai suoi componenti togati e laici e presieduta dallo stesso Vicepresidente del Consiglio (che è sempre un membro laico). Formula del tutto snella e lineare. La modifica costituzionale istituisce invece un organo ad hoc, l’Alta Corte Disciplinare (AC), competente sia per i PM sia per i Giudici. C’è da chiedersi perché unico, una volta intrapresa la via della separazione sia delle funzioni sia delle carriere. Ebbene, qui vale la pena entrare nel dettaglio del novellato art. 105 della Costituzione. L’AC sarà formata da 15 membri: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra accademici e avvocati con 20 anni di esercizio; altri tre di pari requisiti sorteggiati da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune mediante elezione; nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti sorteggiati fra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno 20 anni di servizio e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità, il che vuol dire, meno ipocritamente, che abbiano operato presso la Corte di Cassazione. Il Presidente è eletto fra i membri di nomina del Capo dello Stato o del Parlamento. Ciliegina sulla torta: mentre le decisioni della Sezione Disciplinare attuale vengono impugnate avanti le Sezioni Unite della Cassazione, l’AC i ricorsi se li risolverà da sé, dai membri che non fecero parte del procedimento di prime cure. Morale: i comportamenti dei Magistrati ritenuti illeciti, non solo verranno giudicati da un organismo avulso dall’ente di autogoverno di appartenenza; ma saranno rimessi alla mercé di una “Corte” formata per i 6/15 da membri laici e per la restante parte da un consesso che storicamente appartiene alla tradizione più “conservatrice” se non reazionaria della giurisdizione, la Corte di Cassazione; e come se non bastasse l’AC si riserverà pure i ricorsi contro di lei rivolti, sovvertendo l’elementare principio di remissione delle pronunce al grado di giurisdizione superiore.

 

CONCLUSIONI

Non può che trarsi da tutto questo malloppo il malcelato obiettivo di scardinare la Magistratura nella sua funzione di argine alla tendenza della politica di agire esorbitando oltre i limiti di legge; sganciando la più che delicata figura del PM – in quanto esercente l’azione penale – sotto l’ombrello di un proprio CSM autoriferito; spezzando quell’unitarietà della Magistratura che il Costituente del 1948 pose a fondamento del suo ruolo autonomo ed indipendente. In aggiunta, l’intento intimidatorio è palese con le due funzioni soggette disciplinarmente ad un organo plenipotenziario, perfetto per richiamare all’ubbidienza quei magistrati che si mostrassero meno acquiescenti alle fisiologiche pressioni del potere esecutivo. Buon voto consapevole a tutti!

 

Immagine di copertina: Giuseppe Rissone

Tempio Aperto ritorna lunedì 30 marzo

 

La lentezza impedisce che qualcuno rimanga troppo indietro ed evita che qualcuno vada troppo avanti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *